Il difensore, nel sistema penale italiano, caratterizzato da un modello processuale di tipo accusatorio, ha a disposizione uno strumento normativo molto importante riguardante le indagini difensive introdotte con legge 397/00.
L'avvocato penalista oggi attraverso la sua preparazione, può fornire al soggetto assistito sia esso indagato, imputato o persona offesa dal reato,la realistica possibilità di far valere i suoi diritti e vedere riconosciute le sue libertà costituzionalmente garantite.
Con la legge 397/00 il difensore dispone degli strumenti attraverso i quali è possibile reperire fonti di prova da utilizzare nell'ambito delle diverse strategie processuali da scegliere e perseguire nell'interesse esclusivo del proprio assistito.
La vigente normativa sulle indagine difensive prevede la facoltà per il difensore di svolgere investigazioni difensive per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, facoltà esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione (art. 327 bis C.p.p.).
Sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 391 octies C.p.p. il difensore può scegliere, nell'esclusivo interesse del suo assistito ed in osservanza della strategia processuale adottata, il momento in cui utilizzare le prove raccolte attraverso le indagini difensive, presentando le stesse al pubblico ministero o direttamente al giudice nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, oppure può, sempre nella sua piena libertà di scelta della strategia difensiva, decidere di non avvalersene mai.
La documentazione prodotta dall'avvocato è inserita nel fascicolo del "difensore" che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e dopo la chiusura delle indagini preliminari è inserito nel fascicolo del pubblico ministero.